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Sez. L, Sentenza n. 11645 del 18/11/1998 (Rv. 520820 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione di contratto collettivo aziendale prevedente il passaggio al livello superiore nel caso di conseguimento della laurea da parte del lavoratore.
Stato
decisa il 1998-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520820-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in Cassazione solo per vizi di motivazione o violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie il giudice di merito, interpretando la clausola di un contratto collettivo aziendale prevedente l'inquadramento al livello superiore per i dipendenti che avessero conseguito la laurea, aveva ritenuto che detta clausola comportasse, al conseguimento della laurea, la promozione automatica al livello superiore anche nel caso di lavoratore che non svolgesse le mansioni inerenti il titolo di studio conseguito; la S.C. ha cassato la suddetta decisione in quanto, nel ricostruire la volontà delle parti, il giudice di merito non aveva tenuto nel debito conto il contesto contrattuale dal quale era invece evincibile che la professionalità acquisita nell'esercizio delle mansioni era posta a fondamento del rilievo attribuibile ad altri indici di valutazione, quali, tra l'altro, il conseguimento di una laurea in discipline in qualche misura ricollegabili al lavoro assegnato al dipendente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)