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Sez. 3, Sentenza n. 8465 del 17/10/1994 (Rv. 488115 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Crediti di valore - Liquidazione - Sentenza relativa - Passaggio in giudicato - Conseguenze - Mora del debitore - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488115-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA

Anche i crediti di valore si trasformano in crediti di valuta con il passaggio in giudicato della sentenza che ne effettua la liquidazione con la conseguenza che, nel caso di mora del debitore sono dovuti solo gli interessi legali sulla somma liquidata, salvo la prova specifica del maggior danno, che va data dal creditore, a norma dell'art. 1224 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)