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Sez. 1, Sentenza n. 8084 del 07/06/2000 Ud. (dep. 07/07/2000) Rv. 216616 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Mancata richiesta nel giudizio di primo grado - Applicabilità della riduzione di pena connessa al rito nel giudizio di cassazione in forza della sopravvenuta legge 16 dicembre 1999 n. 479 - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216616-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

Allorché nel giudizio di primo grado non sia stata presentata alcuna istanza di giudizio abbreviato, pur proponibile in relazione al reato contestato, è inammissibile la richiesta di riduzione per detto titolo avanzata in sede di legittimità, nella quale non può trovare applicazione la sopravvenuta legge 16 dicembre 1999 n. 479, che non contiene alcuna disposizione transitoria per il regime di diritto intertemporale dei processi in corso alla data della sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)