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Sez. 1, Sentenza n. 2879 del 13/01/2000 Ud. (dep. 09/03/2000) Rv. 215420 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Reati punibili con la pena dell'ergastolo - Mancato accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato, in applicazione della disciplina all'epoca vigente - Sopravvenienza della nuova disciplina normativa, in base alla quale la richiesta sarebbe stata accoglibile - Deducibilità come valido motivo di annullamento della sentenza da parte della corte di cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215420-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

In materia di giudizio abbreviato, può riconoscersi carattere sostanziale alla relativa disciplina soltanto nella parte in cui questa prevede e determina la riduzione di pena accordata per il rito speciale, mentre ha natura processuale - ed è soggetta quindi al principio "tempus regit actum" - la parte riguardante i presupposti per l'applicabilità del medesimo rito. Deve pertanto escludersi, in applicazione di detto principio, che la sopravvenuta modifica legislativa con la quale è stata resa possibile l'applicazione del giudizio abbreviato anche nel caso di reati punibili con la pena dell'ergastolo possa essere dedotta in sede di legittimità come valido motivo di annullamento della sentenza di condanna pronunciata per taluno di detti reati all'esito di giudizio svoltosi nelle forme ordinarie per il mancato accoglimento - in base alla normativa all'epoca vigente, della richiesta del rito speciale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 com. 2 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 27 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)