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Sez. 3, Sentenza n. 1652 del 08/06/1973 (Rv. 364541 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - ORDINE DI ESIBIZIONE DI DOCUMENTI AL FINE DELL'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA IN ESSI DELLA PROVA DI FATTI CONTROVERSI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364541-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - ORDINE DI ESIBIZIONE DI DOCUMENTI AL FINE DELL'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA IN ESSI DELLA PROVA DI FATTI CONTROVERSI - INAMMISSIBILITA.*

L'ordine di esibizione di documenti (che il giudice ha facolta e non Obbligo di emettere) presuppone la deduzione dell'istante che esso contiene la prova su fatti controversi della causa, e non puo essere emesso al solo scopo di indagare se detta prova possa essere rinvenuta nei documenti stessi. (V 1806/72, mass n 358792).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 94, Cod. Proc. Civ. art. 210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)