Sez. 6, Sentenza n. 36791 del 09/07/2003 Cc. (dep. 25/09/2003) Rv. 226338 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misura già in atto - Ulteriore applicazione di analoga misura - Legittimità - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Non osta all'applicazione di una nuova misura di prevenzione la circostanza che sia ancora in atto un'analoga misura precedentemente inflitta e non opera, in questo caso, il limite temporale massimo di cinque anni per la durata complessiva delle due distinte misure, allorché l'adozione di quella nuova e successiva trovi la sua base giustificativa in fatti e accertamenti posteriori e sopravvenuti rispetto a quelli presi in esame in occasione dell'emissione della precedente, con l'effetto che i distinti giudizi di pericolosità non sono la risultante di una valutazione frazionata della stessa realtà, ma l'esplicitazione di un percorso valutativo rapportato a dati di fatto distinti e diversi, perché riferibili a momenti diversi del sistema di vita del proposto. Pertanto, l'esecuzione della nuova misura si salda con quella della prima senza soluzione di continuità, non esistendo, in linea di principio, ostacoli al cumulo.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)