Sez. 1, Sentenza n. 40652 del 09/07/2014 Cc. (dep. 01/10/2014) Rv. 260478 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Applicazione di misura di prevenzione in pendenza di analoga misura precedentemente disposta - Legittimità - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
La misura di prevenzione personale in corso di esecuzione, ovvero quella mai eseguita o non completamente eseguita per una causa di sospensione, può essere aggravata o accompagnata dall'applicazione di una misura di altro tipo sulla base di fatti sopravvenuti o non valutati in precedenza che siano indicativi di una maggiore pericolosità, purchè non venga superato il periodo massimo di durata fissato in cinque anni dall'art. 8 del D.Lgs. n. 159 del 2011.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)