Sez. 1, Sentenza n. 16151 del 07/02/2001 Cc. (dep. 20/04/2001) Rv. 218636 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Applicazione successiva della medesima misura, in pendenza o nelle more dell'esecuzione della prima - Legittimità - Condizioni - Ipotesi di incompatibilità del concorso delle due misure - Rimedio esperibile.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Una volta applicata una misura di prevenzione, anche prima della sua esecuzione è legittimo, purché fondato su un diverso quadro sintomatico, un nuovo e autonomo provvedimento applicativo della medesima misura, la cui esecuzione è destinata a saldarsi con quella della prima senza soluzione di continuità, non esistendo, in linea di principio, ostacoli al cumulo; la nuova valutazione giudiziale, tuttavia, in quanto operata indipendentemente dalla precedente, potrebbe porsi, rispetto a questa, in tutto o in parte, in termini di incompatibilità o assorbimento, nel qual caso il rimedio apprestato dalla legge in favore del proposto è la richiesta di revoca o di modifica del primo decreto applicativo, istituto di portata generale nel giudizio di prevenzione, comprensivo di ipotesi, come quella del contrasto di giudicati, che nel procedimento ordinario ricadrebbero nell'ambito della revisione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)