Sez. 1, Sentenza n. 11273 del 15/10/1992 (Rv. 478951 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere | Compravendita di un immobile - Revocatoria fallimentare - Prezzo di vendita - Simulazione relativa - Prova per testimoni o per presunzioni - Ammissibilità - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere
Con riguardo alla revocatoria fallimentare, ex art. 67 n. 1 legge fall., del contratto di compravendita di un immobile, per la cui stipulazione è richiesta la forma scritta, a pena di nullità (art. 1350 n. 1 cod. civ.), la simulazione relativa del prezzo di vendita non può essere provata per testimoni o per presunzioni (artt. 2722, 2729 cod. civ.), non solo per contestare la ricorrenza del presupposto oggettivo della revocatoria (costituito dallo squilibrio delle prestazioni, in danno del fallito), ma nemmeno al limitato fine di dimostrare il fatto del versamento da parte dell'acquirente di una somma di denaro superiore a quella dichiarata nell'atto e di desumerne la mancata conoscenza dello stato d'insolvenza del venditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)