Sez. 1, Sentenza n. 6577 del 17/07/1997 (Rv. 506111 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Compravendita di un bene - Revocatoria fallimentare nei confronti dell'acquirente - Deduzione da parte del convenuto della simulazione de prezzo - Prova - Onere - Mezzi - Fattispecie in tema di prova a mezzo di una pluralità di documenti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Con riferimento alla revocatoria fallimentare ex art. 67, n. 1 legge fall., se la prova documentale della simulazione relativa non è data da un unico documento, ma da una serie di documenti tra di loro ricollegabili, ciascuno di essi, secondo il regime probatorio che gli è proprio, deve acquisire autonomamente carattere di certezza di data nella sua anteriorità al fallimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)