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Sez. 1, Sentenza n. 6577 del 17/07/1997 (Rv. 506111 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Compravendita di un bene - Revocatoria fallimentare nei confronti dell'acquirente - Deduzione da parte del convenuto della simulazione de prezzo - Prova - Onere - Mezzi - Fattispecie in tema di prova a mezzo di una pluralità di documenti.
Stato
decisa il 1997-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506111-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Con riferimento alla revocatoria fallimentare ex art. 67, n. 1 legge fall., se la prova documentale della simulazione relativa non è data da un unico documento, ma da una serie di documenti tra di loro ricollegabili, ciascuno di essi, secondo il regime probatorio che gli è proprio, deve acquisire autonomamente carattere di certezza di data nella sua anteriorità al fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)