Sez. 1, Sentenza n. 6577 del 17/07/1997 (Rv. 506110 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Compravendita di un bene - Revocatoria fallimentare nei confronti dell'acquirente - Deduzione da parte del convenuto della simulazione del prezzo - Prova - Onere - Mezzi - Prova della specificità del collegamento fra documento avente data certa anteriore, ed il contratto revocabile - Necessità - Fattispecie in tema di titoli astratti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
L'acquirente di un bene che, convenuto in revocatoria dal fallimento del venditore ex art. 67, n. 1 legge fall., adduca la simulazione del prezzo, ha l'onere di provare, con un documento di data certa anteriore al fallimento, non solo il versamento del maggior prezzo dissimulato, ma anche il collegamento di tale versamento con il contratto revocabile (Nella specie il S.C. ha ritenuto che la produzione di titoli all'ordine muniti di certezza di data anteriore al fallimento non è concretamente atta a dimostrare, in virtù dell'astrattezza dei titoli, che il versamento monetario da essi risultante attenga al contratto oggetto dell'azione revocatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2722, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)