Sez. 1, Sentenza n. 2393 del 14/07/1972 (Rv. 359820 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - QUESTIONI ESTRANEE A QUELLA DI COMPETENZA - QUESTIONE SULLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITA - PROPOSIZIONE - AMMISSIBILITA DEL RICORSO PER LA QUESTIONE SULLA COMPETENZA - PERSISTENZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - QUESTIONI ESTRANEE A QUELLA DI COMPETENZA - QUESTIONE SULLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITA - PROPOSIZIONE - AMMISSIBILITA DEL RICORSO PER LA QUESTIONE SULLA COMPETENZA - PERSISTENZA.*
Le censure estranee alla questione di Competenza, come quelle concernenti il capo relativo alle spese giudiziali, non sono ammissibili in Sede di regolamento di Competenza, ma debbono essere fatte valere con gli ordinari mezzi di impugnazione. La prospettazione di tali censure non rende, peraltro, inammissibile l'istanza di regolamento per quanto attiene alla questione di Competenza. (V 1204'69, mass n 339806).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)