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Sez. 3, Sentenza n. 1204 del 15/04/1969 (Rv. 339806 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - CENSURA RELATIVA ALLA PRONUNCIA SULLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339806-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - CENSURA RELATIVA ALLA PRONUNCIA SULLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITA.*

E inammissibile il ricorso per regolamento di Competenza diretto ad ottenere la pronunzia su una questione concernente la condanna alle spese del giudizio definito con la sentenza impugnata. (-. 983-65 2875-63 2193-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)