Sez. 3, Sentenza n. 1204 del 15/04/1969 (Rv. 339806 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - CENSURA RELATIVA ALLA PRONUNCIA SULLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - CENSURA RELATIVA ALLA PRONUNCIA SULLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITA.*
E inammissibile il ricorso per regolamento di Competenza diretto ad ottenere la pronunzia su una questione concernente la condanna alle spese del giudizio definito con la sentenza impugnata. (-. 983-65 2875-63 2193-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)