Sez. 1 - , Sentenza n. 12845 del 20/03/2020 Cc. (dep. 23/04/2020) Rv. 279363 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Condanna per il delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen. commesso prima del d.l. n. 11, conv. con modif. dalla legge n. 38 del 2009 - Art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen. - Osservazione scientifica della personalità protratta per almeno un anno - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione in assenza della previa osservazione scientifica della personalità condotta per almeno un anno all'interno dell'istituto penitenziario, previsto dall'art.4-bis, comma 1-quater, ord. pen., non si applica nel caso di condanna per fatti di violenza sessuale commessi prima dell'inserimento del delitto previsto dall'art. 609-bis cod. pen. nel catalogo dei cd. reati ostativi di terza fascia ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, atteso che, alla luce della lettura dell'art. 25, comma 2, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, in difetto di una disciplina transitoria, il suddetto inserimento ha determinato, non una mera modifica delle modalità esecutive della pena, bensì una trasformazione della sua natura e della sua concreta incidenza sulla libertà personale, cosicchè opera il principio di irretroattività delle norme penali sancito dal secondo comma dell'art. 25 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 2, Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 3 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)