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Sez. 3, Sentenza n. 12392 del 29/11/1995 (Rv. 494886 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) | Impresa cessionaria del portafoglio - Comportamento colpevole dell'impresa in liquidazione - Responsabilità verso il danneggiato - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494886-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI)

Nell'ipotesi in cui, in pendenza del giudizio promosso per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore o dei natanti, l'impresa assicuratrice del terzo responsabile sia posta in liquidazione coatta amministrativa con cessione del portafoglio, ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 settembre 1978 n. 576 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978 n. 738), l'impresa cessionaria - anche se intervenuta volontariamente nel processo - è responsabile nei confronti del danneggiato, anche oltre il massimale, del danno cagionato dal comportamento colpevolmente defatigatorio dell'impresa decotta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 1, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)