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Sez. 3, Sentenza n. 775 del 07/02/1989 (Rv. 461797 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - POSIZIONE DEBITORIA E CORRELATIVA RESPONSABILITÀ DELLA IMPRESA ASSICURATRICE DESIGNATA - DISCIPLINA APPLICABILE - MORA DI TALE IMPRESA - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI LEGALI - SUPERAMENTO DEL TETTO DEL MASSIMALE PREVISTO DALL'ART. 21 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461797-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - POSIZIONE DEBITORIA E CORRELATIVA RESPONSABILITÀ DELLA IMPRESA ASSICURATRICE DESIGNATA - DISCIPLINA APPLICABILE - MORA DI TALE IMPRESA - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI LEGALI - SUPERAMENTO DEL TETTO DEL MASSIMALE PREVISTO DALL'ART. 21 DELLA LEGGE N. 990 DEL 1969 - IRRILEVANZA.*

La natura sociale della normativa, contenuta negli artt. 19 e segg. della legge n. 990 del 1969 in materia di risarcimento dovuto dal fondo di garanzia per le vittime della strada, non comporta alcuna diversità di trattamento rispetto a qualsiasi altro assicuratore in relazione alla disciplina posta dall'art. 1224 cod. civ. per la ipotesi di ritardo colpevole nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento dell'indennizzo, atteso che il limite del massimale fissato dall'art. 21 della citata legge trova applicazione con riguardo soltanto all'obbligazione principale a carico del fondo e, per esso, dell'impresa cessionaria o designata (cioè per l'importo capitale dell'indennizzo), non anche agli ulteriori danni costituiti dagli interessi moratori e dalla svalutazione monetaria, che trovano causa distinta ed autonoma nel colposo comportamento dell'impresa medesima, al di fuori dello schema dell'indennizzo alle vittime della strada, il quale soltanto ha connotato di socialità. (Conf 4042/85, mass n 441565; (Conf 369/85, mass n 438576; (Conf 3196/84, mass n 435240; (Conf 1537/81, mass n 419356).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)