Sez. 3, Sentenza n. 10090 del 12/10/1998 (Rv. 519636 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) | Impresa cessionaria del portafoglio - Comportamento colpevole dell'impresa in liquidazione - Responsabilità verso il danneggiato oltre il massimale - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI)
Qualora la compagnia assicuratrice debba rispondere oltre il limite del massimale per interessi, rivalutazione e spese in relazione ad un suo comportamento defatigatorio, la successione "ope legis" dell'impresa cessionaria a quella posta in liquidazione coatta amministrativa si verifica anche con riguardo alle obbligazioni accessorie, rispetto alle quali non opera il limite di cui all'art. 21 comma terzo della legge n. 990 del 1969.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 76 art. 4, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)