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Sez. 1, Sentenza n. 21098 del 09/10/2007 (Rv. 599698 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE | Comunione legale - Differenza con la comunione ordinaria - Regime degli acquisti - Natura personale o reale del diritto - Acquisizione al patrimonio comune - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599698-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE

La comunione legale fra i coniugi, come regolata dagli artt. 177 e segg. cod.civ., costituisce un istituto che prevede uno schema normativo non finalizzato, come quello della comunione ordinaria regolata dagli artt. 1100 e segg.cod.civ., alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la ratio della disciplina, che è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi, trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che ne forma oggetto; ne consegue che anche i crediti -così come i diritti a struttura complessa, come i diritti azionari- in quanto "beni" ai sensi degli art. 810, 812 e 813 cod.civ., sono suscettibili di entrare nella comunione, ove non ricorra una delle eccezioni alla regola generale dell'art. 177 cod.civ. poste dall'art. 179 cod.civ. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che ha ritenuto costituenti oggetto della comunione i titoli obbligazionari acquistati da un coniuge con i proventi della propria attività personale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179, Cod. Civ. art. 180, Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 810, Cod. Civ. art. 812, Cod. Civ. art. 813

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)