Sez. L, Sentenza n. 6070 del 16/10/1986 (Rv. 448394 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GIORNALISTI - SVOLGIMENTO DI MANSIONI DI REDATTORE - TRATTAMENTO ECONOMICO.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GIORNALISTI - SVOLGIMENTO DI MANSIONI DI REDATTORE - TRATTAMENTO ECONOMICO.*
Ove una prestazione che abbia le caratteristiche del lavoro giornalistico sia effettuata nell'ambito di un rapporto subordinato senza la previa iscrizione all'albo dei giornalisti, il relativo contratto, in forza dell'art. 2126 cod. civ. produce egualmente gli effetti del rapporto giornalistico, quale disciplinato dal contratto collettivo con la conseguenza che l'espletamento delle mansioni di redattore da parte di chi non sia iscritto all'albo suddetto (benché iscritto a quello dei pubblicisti) dà comunque diritto al relativo trattamento economico, eventualmente in misura ridotta ove il dipendente presti contemporaneamente la propria opera (anche non giornalistica) a favore di terzi. (V 5904/82, mass n 423665; (V 3181/78, mass n 392641).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)