Sez. L, Sentenza n. 3181 del 27/06/1978 (Rv. 392641 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - DISCIPLINA EX ART 2231 COD CIV - INAPPLICABILITA - DISCIPLINA EX ART 2126 COD CIV - APPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - DISCIPLINA EX ART 2231 COD CIV - INAPPLICABILITA - DISCIPLINA EX ART 2126 COD CIV - APPLICABILITA - CONSEGUENZE.*
Nel rapporto di lavoro giornalistico, la disposizione dell'art 2231 cod civ, la quale priva il prestatore d'opera di Azione per il pagamento della retribuzione quando l'Esercizio delle attivita professionali e condizionata all'iscrizione in un albo, e applicabile soltanto quanto al contratto di opera professionale e non quanto al lavoro intellettuale prestato nell'ambito di rapporto di lavoro subordinato; in tale campo trova, infatti, applicazione l'art 2126 cod civ, per cui la nullita del contratto di lavoro posto in essere ed attuato contra legem non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha di fatto avuto esecuzione; onde la violazione del divieto di esercitare la professione di giornalista senza essere iscritti nel relativo albo, sebbene sanzionata penalmente (art 45 della legge 3 febbraio 1963, n 69), non incide sulla causa del rapporto di lavoro, ne rende illecito l'oggetto del relativo contratto, ed il rapporto di lavoro subordinato, se e di natura obiettivamente giornalistica, produce gli effetti del rapporto giornalistico quale disciplinato dal relativo contratto collettivo, nonostante che il lavoratore non sia iscritto nell'albo dei giornalisti. Pertanto l'espletamento delle mansioni di redattore capo da parte di chi sia iscritto non nello albo dei giornalisti bensi soltanto in quello dei pubblicisti, da diritto al relativo trattamento economico.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2231, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)