Sez. L, Sentenza n. 3191 del 18/04/1990 (Rv. 466692 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ATTIVITÀ GIORNALISTICA ESPLETATA QUOTIDIANAMENTE, MA SENZA L'OSSERVANZA DELL'ORARIO FISSATO PER I GIORNALISTI PROFESSIONISTI, DA UN PUBBLICISTA - SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI REDATTORE - CONFIGURABILITÀ - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - CRITERI.*
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - ATTIVITÀ GIORNALISTICA ESPLETATA QUOTIDIANAMENTE, MA SENZA L'OSSERVANZA DELL'ORARIO FISSATO PER I GIORNALISTI PROFESSIONISTI, DA UN PUBBLICISTA - SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI REDATTORE - CONFIGURABILITÀ - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - CRITERI.*
Lo svolgimento delle mansioni di redattore è configurabile, non sussistendo ragioni di astratta incompatibilità, anche con riguardo ad attività giornalistica espletata quotidianamente, ma senza l'osservanza dell'orario fissato per i giornalisti professionisti, da un pubblicista, e cioè da soggetto esercente anche altre attività. Pertanto, nella detta ipotesi, non disciplinata dalla contrattazione collettiva, di espletamento di mansioni di redattore da parte di un pubblicista (art. 1 legge 3 febbraio 1963 n. 69), la Determinazione, ai sensi dell'art. 36 cost., della retribuzione spettante al lavoratore - il cui Onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione dell'avvenuto svolgimento delle mansioni predette, essendo l'insufficienza dei compensi percepiti solo un risultato dell'accertamento della retribuzione dovuta - ben può essere compiuta dal giudice assumendo come parametro il trattamento economico contrattualmente previsto per il redattore ordinario e quindi riducendolo in considerazione del fatto che tale trattamento è stabilito in funzione di un determinato orario di lavoro e compensa anche la rinuncia ad altre attività. (V 7055/87, mass n 455223; (V 6070/86, mass n 448394).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959 num. 5, Contr. Coll. 10/01/1959 num. 36, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)