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Sez. L, Sentenza n. 1743 del 06/03/1990 (Rv. 465673 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - SCATTI DI CONTINGENZA SUCCESSIVI AL 31 GENNAIO 1977 - INCIDENZA DIRETTA O INDIRETTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465673-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - SCATTI DI CONTINGENZA SUCCESSIVI AL 31 GENNAIO 1977 - INCIDENZA DIRETTA O INDIRETTA - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 2121 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto legge 1 febbraio 1977 n. 12 (convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1977 n. 91), i cosiddetti scatti di contingenza successivi al 31 gennaio 1977 non possono incidere, né direttamente né indirettamente, sulla base di computo dell'indennità di fine rapporto, dalla quale, pertanto, vanno esclusi non solo gli aumenti della contingenza che dopo il 31 gennaio 1977 si sono aggiunti alla retribuzione come effetto diretto del meccanismo della scala mobile, ma anche, per la parte in cui siano influenzati dagli anzidetti aumenti di contingenza, gli altri eventuali incrementi retributivi che, secondo le pattuizioni contrattuali collettive, sono (come, nella specie, gli scatti periodici di anzianità e le mensilità aggiuntive) calcolati pure sulla contingenza. (Conf 7021/87, mass n 455196; (Conf 87/86, mass n 443739).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)