Sez. 2, Sentenza n. 744 del 27/01/1983 (Rv. 425490 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - COMPETENZA PER VALORE - ABROGAZIONE DEI PRIMI DUE COMMI DELL'ART. 15 COD. PROC. CIV. - SOPRAVVENIENZA IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI NUNCIAZIONE - RILEVANZA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - COMPETENZA PER VALORE - ABROGAZIONE DEI PRIMI DUE COMMI DELL'ART. 15 COD. PROC. CIV. - SOPRAVVENIENZA IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI NUNCIAZIONE - RILEVANZA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Ai fini della Determinazione della Competenza per valore per procedimento di denuncia di nuova opera, l'abolizione ex art. 82 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (con decorrenza dall'1 gennaio 1974) dei Tributi diretti di carattere reale, implicante il venir meno dei criteri di Competenza fissati dai primi due commi dell'art. 15 cod. proc. civ., non comporta, ai sensi del precedente art. 5, la inapplicabilità di tali criteri ove il procedimento nunciatorio sia già pendente, seppure ancora nella cosiddetta fase cautelare, essendo la relativa controversia completamente radicata con la vocatio in ius, senza che possa rilevare il passaggio dalla fase cautelare a quella di merito, che non postula una nuova domanda. (V 3735/82, mass n 421694; (V 122/80, mass n 403505; (V 3563/77, mass n 387163; (V 2712/76, mass n 381503).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)