Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 06/12/1986 (Rv. 449336 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RICORSO - INVOCABILITÀ SIA DELLA TUTELA POSSESSORIA CHE DI QUELLA PETITORIA - MANCATA PRECISAZIONE NEL RICORSO DEL TIPO DI TUTELA - SPECIFICAZIONE NELLA SUCCESSIVA FASE DI COGNIZIONE PIENA - AMMISSIBILITÀ - MUTAMENTO DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI COMPETENZA - COMPETENZA PER VALORE - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL MOMENTO DEL RICORSO - ABROGAZIONE DEI PRIMI DUE COMMI DELL'ART. 15 COD. PROC. CIV. EX LEGGE N. 597 DEL 1973 - SOPRAVVENIENZA IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI NUNCIAZIONE - RILEVANZA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - RICORSO - INVOCABILITÀ SIA DELLA TUTELA POSSESSORIA CHE DI QUELLA PETITORIA - MANCATA PRECISAZIONE NEL RICORSO DEL TIPO DI TUTELA - SPECIFICAZIONE NELLA SUCCESSIVA FASE DI COGNIZIONE PIENA - AMMISSIBILITÀ - MUTAMENTO DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI COMPETENZA - COMPETENZA PER VALORE - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL MOMENTO DEL RICORSO - ABROGAZIONE DEI PRIMI DUE COMMI DELL'ART. 15 COD. PROC. CIV. EX LEGGE N. 597 DEL 1973 - SOPRAVVENIENZA IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI NUNCIAZIONE - RILEVANZA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Il ricorso in Sede nunciatoria può essere proposto per invocare sia la tutela possessoria, sia quella petitoria e, nel caso che il tipo di tutela voluta non risulti precisato nel ricorso stesso, ben può esserlo nella successiva fase di cognizione piena, senza che ciò comporti mutazione della domanda. Tale specificazione, in senso possessorio o petitorio, fa sì che la domanda debba ritenersi dell'una o dell'altra natura sin dall'origine, con la conseguenza che, mentre nel primo caso la Competenza resta comunque del pretore "ratione valoris", deve aversi riguardo al valore della causa non al momento della specificazione stessa, bensì al momento del ricorso introduttivo. Pertanto, se dopo la proposizione del ricorso e prima della fase di merito sia intervenuta una legge a modificare i criteri di valutazione del bene, come quella del 29 settembre 1973 n. 597 abolitiva dei Tributi diretti di carattere reale, e abrogativa dell'art. 15, primo e secondo comma, cod. proc. civ., la Competenza deve essere determinata in base a quest'ultima norma, ancora vigente all'epoca della "vocatio in jus". (V 744/83, mass n 425490; (V 3735/82, mass n 421694; (V 122/80, mass n 403505).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)