Sez. 1, Sentenza n. 2557 del 05/12/1970 (Rv. 348898 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA - PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE - RISPETTO DELLE NORME DEL REGOLAMENTO POSTALE - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA - PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE - RISPETTO DELLE NORME DEL REGOLAMENTO POSTALE - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
L'art 1335 cod civ, nel collegare la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni ricettizie al fatto che esse giungano all'indirizzo del destinatario, non detta alcuna norma circa il mezzo di trasmissione della dichiarazione e nel caso di impiego del servizio postale, non richiede che la consegna del plico debba aver luogo secondo le norme dettate dal regolamento di esecuzione del codice postale per le raccomandate o altre particolari specie di corrispondenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)