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Sez. 1, Sentenza n. 7953 del 17/07/1991 (Rv. 473192 - 01)

Artigianato - Impresa artigiana - Iscrizione nell'albo | Cancellazione - Provvedimento della commissione regionale per le imprese artigiane - Impugnazione - "Legitimatio ad causam" della commissione regionale.
Stato
decisa il 1991-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473192-01

Artigianato - Impresa artigiana - Iscrizione nell'albo

In tema di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, nella controversia promossa davanti all'autorità giudiziaria per denunciare l'illegittimità del provvedimento reso dalla commissione regionale per le imprese artigiane, su ricorso contro la decisione della competente commissione provinciale, secondo la previsione dell' art. 11 della legge 25 luglio 1956 n. 860, la "legitimatio ad causam" passiva spetta non alla detta commissione provinciale, ma alla commissione regionale, atteso che contro il provvedimento adottato da quest'ultima che, decidendo del ricorso gerarchico (improprio) contro il provvedimento dell'organo provinciale, ha natura amministrativa (e non giurisdizionale), deve essere rivolto il ricorso all'organo giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)