Sez. 1, Sentenza n. 700 del 23/01/1997 (Rv. 501973 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Cancellazione - Impugnazione davanti all'autorità giudiziaria - Foro competente - Tribunale della sede della Commissione regionale per l'artigianato - Sussistenza anche in caso di silenzio - rigetto sul reclamo proposto a detta commissione avverso la decisione della commissione provinciale.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO
In tema di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, la competenza del tribunale della sede della Commissione regionale per l'artigianato sussiste - in base alla regola generale del foro del convenuto (inderogabile, nell'ipotesi, per il previsto intervento nel procedimento del pubblico ministero) - non solo quando oggetto dell'impugnazione sia il provvedimento emesso da detta commissione sul ricorso gerarchico "improprio" contro la decisione della commissione provinciale (art. 11 legge n. 860 del 1956), ma anche allorché la commissione regionale non abbia provveduto sull'indicato ricorso amministrativo, lasciando inutilmente trascorrere il termine di 90 giorni, previsto dall'art. 6 d.P.R. n. 1199 del 1971, riferibile ad ogni ricorso gerarchico, proprio o improprio, la scadenza del quale, in difetto di specifica disposizione contraria, ha valore di provvedimento negativo imputabile all'organo superiore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 11, DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 6, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)