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Sez. U, Sentenza n. 5519 del 17/06/1996 (Rv. 498099 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Iscrizione delle imprese artigiane nel relativo albo - Procedimento - Impugnazione delle deliberazioni della Commissione regionale per l'artigianato - Decreto in camera di consiglio del Tribunale - Decisione limitata alla competenza - Impugnazione - Regolamento di competenza - Necessita.
Stato
decisa il 1996-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498099-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In materia di procedimento di iscrizione delle imprese artigiane nel relativo albo, disciplinato dalla legge 8 agosto 1985 n. 443, il provvedimento in camera di consiglio con il quale il Tribunale, investito del ricorso contro le deliberazioni della Commissione regionale per l'artigianato, abbia giudicato esclusivamente sulla competenza, senza decidere il merito della causa, avendo natura sostanziale di sentenza, poiché pronuncia in ordine a diritti soggettivi tra più soggetti portatori di interessi contrapposti, può essere impugnato soltanto con istanza di regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. e non anche con reclamo ex art. 739 stesso codice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)