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Sez. 2, Sentenza n. 6396 del 10/12/1979 (Rv. 403128 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DEL RAPPORTO AL PM EX ART 3 COD PROC PEN - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - DENUNCIA DEI REATI RAVVISATI DALLE PARTI NEGLI ATTI DEL GIUDIZIO - FACOLTA DELLE PARTI MEDESIME.*
Stato
decisa il 1979-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403128-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DEL RAPPORTO AL PM EX ART 3 COD PROC PEN - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - DENUNCIA DEI REATI RAVVISATI DALLE PARTI NEGLI ATTI DEL GIUDIZIO - FACOLTA DELLE PARTI MEDESIME.*

L'Obbligo del giudice civile di far rapporto al pubblico ministero e stabilito dall'art 3 cod proc pen nell'interesse superiore della giustizia: non e consentito, pertanto, alle parti dedurre come motivo di ricorso per Cassazione l'inosservanza di quell'Obbligo, salva restando la facolta per le parti di denunciare direttamente i reati che esse ritengano risultare dagli Atti del giudizio. (Conf 2246/77, mass n 385968).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)