Sez. 3, Sentenza n. 481 del 20/01/1981 (Rv. 410948 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OBBLIGO RELATIVO - INOSSERVANZA - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OBBLIGO RELATIVO - INOSSERVANZA - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
L'Obbligo del giudice civile di fare rapporto al PM e stabilito dall'art 3 cod proc civ, nell'interesse superiore della giustizia, per cui non e consentito alle parti di dedurre, come motivo di ricorso per Cassazione, l'inosservanza di quell'Obbligo, salva alle parti stesse la facolta di denunciare direttamente i reati che ritengano risultare dagli Atti del giudizio ovvero di sollecitare gli accertamenti opportuni in relazione a specifici fatti. (Conf 6396/79, mass n 403128; (Conf 2246/77, mass n 385968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)