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Sez. 3, Sentenza n. 481 del 20/01/1981 (Rv. 410948 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OBBLIGO RELATIVO - INOSSERVANZA - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410948-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - OBBLIGO RELATIVO - INOSSERVANZA - DEDUZIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

L'Obbligo del giudice civile di fare rapporto al PM e stabilito dall'art 3 cod proc civ, nell'interesse superiore della giustizia, per cui non e consentito alle parti di dedurre, come motivo di ricorso per Cassazione, l'inosservanza di quell'Obbligo, salva alle parti stesse la facolta di denunciare direttamente i reati che ritengano risultare dagli Atti del giudizio ovvero di sollecitare gli accertamenti opportuni in relazione a specifici fatti. (Conf 6396/79, mass n 403128; (Conf 2246/77, mass n 385968).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)