Sez. 2, Sentenza n. 12532 del 08/06/2011 (Rv. 618097 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER INCAPACITÀ - IN GENERE | Incapacità di intendere e di volere - Estremi - Menomazione e non totale privazione delle facoltà intellettive e volitive - Sufficienza - Accertamento - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER INCAPACITÀ - IN GENERE
Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente - ai sensi dell'art. 428 cod. civ. - causa di annullamento del negozio (nella specie, un contratto preliminare di vendita d'immobile), non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la loro menomazione, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, secondo un giudizio che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)