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Sez. 2, Sentenza n. 12532 del 08/06/2011 (Rv. 618097 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER INCAPACITÀ - IN GENERE | Incapacità di intendere e di volere - Estremi - Menomazione e non totale privazione delle facoltà intellettive e volitive - Sufficienza - Accertamento - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2011-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618097-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER INCAPACITÀ - IN GENERE

Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente - ai sensi dell'art. 428 cod. civ. - causa di annullamento del negozio (nella specie, un contratto preliminare di vendita d'immobile), non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la loro menomazione, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, secondo un giudizio che è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)