Sez. U - , Sentenza n. 22302 del 04/08/2021 (Rv. 662229 - 03)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Astensione e ricusazione dei componenti - Disciplina - Normativa processuale civile - Applicabilità - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il rispetto delle regole del codice di procedura penale è prescritto negli artt. 16 (per l'attività di indagine) e 18 (per il dibattimento) del d.lgs. n. 109 del 2006 nei limiti della loro compatibilità col procedimento speciale, dovendo applicarsi per il resto - anche in tema di astensione e ricusazione dei componenti della Sezione
disciplinare del CSM - le disposizioni del codice di procedura civile, posto che rimane nell'ambito di un ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa conformare diversamente la disciplina degli stessi istituti (come quelli dell'astensione e della ricusazione) in relazione a processi differenti allorché sia comunque assicurato in entrambi i giudizi il rispetto delle garanzie minime idonee ad assicurare la terzietà e l'imparzialità del giudice.
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)