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Sez. U - , Ordinanza n. 19893 del 22/09/2020 (Rv. 658992 - 02)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - RILEVANZA - GIUDIZIO (SULLA) - IN GENERE | Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Ricusazione di più componenti - Conseguente impossibilità di formare un collegio che rispetti la proporzione tra membri laici e togati - Lacuna normativa - Incidente di legittimità costituzionale per sollecitare una sentenza additiva - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658992-02

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - RILEVANZA - GIUDIZIO (SULLA) - IN GENERE

Non è percorribile la strada dell'incidente di legittimità costituzionale per colmare, con sentenza additiva della Corte cost., l'assenza d'una norma che espressamente individui il giudice della ricusazione di membri della Sezione disciplinare quando all'interno del Consiglio non sia possibile formare un collegio che rispetti la proporzione tra membri laici e membri togati, difettando il presupposto di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, attesa l'esistenza di differenti soluzioni che il legislatore, nell'ampia sua discrezionalità, ben potrebbe individuare per realizzare la terzietà del giudice in sede di decisione sull'istanza di ricusazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 104, Legge 24/03/1958 num. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)