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Sez. U - , Ordinanza n. 19893 del 22/09/2020 (Rv. 658992 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Ricusazione di più componenti - Conseguente impossibilità di formare un collegio che rispetti la proporzione tra membri laici e togati - Individuazione del giudice competente sulla ricusazione - S.U. della Corte di cassazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658992-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Nel procedimento dinanzi alla Sezione disciplinare del CSM, qualora la ricusazione di più componenti renda impossibile al suo interno formare un collegio che rispetti l'indefettibile proporzione tra membri laici e membri togati, la competenza a decidere sulla relativa istanza spetta alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, atteso che in difetto di una disposizione di legge che disciplini espressamente tale ipotesi o della concreta possibilità di estensione analogica di altra norma, la lacuna va colmata secondo i principi generali che regolano la materia della ricusazione del giudice, tra i quali vi è anche quello per cui la competenza a conoscerne è sempre attribuita o ad un collegio dello stesso ufficio o al giudice superiore. Ne consegue che ove la soluzione interna all'ufficio, disciplinata per il CSM dall'art. 6 della l. n. 195 del 1958, non sia realizzabile per mancanza di un numero sufficiente di giudici rispettoso della proporzione fra laici e togati, non resta che ricorrere all'altra, investendo della decisione il giudice superiore.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 40 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)