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Sez. 3, Sentenza n. 3467 del 08/11/1999 Cc. (dep. 03/12/1999) Rv. 216378 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Normativa in materia edilizia e in materia di bellezze naturali - Violazione - Sentenza di patteggiamento - Ordine di demolizione - Omissione - Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Applicazione della sanzione da parte della Corte - Legittimità - "Ratio".
Stato
decisa il 1999-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216378-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Qualora il pubblico ministero proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, ex art.444 cod. proc. pen., per i reati di costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico con deturpamento di bellezze naturali, deducendo quale motivo l'omessa irrogazione del'ordine di demolizione, il giudice di legittimità - considerato che il predetto ordine prescinde per il suo carattere obbligatorio "ex lege" dalla volontà espressa dalle parti nell'accordo sulla pena - può emettere direttamente tale statuizione senza che sia necessario il rinvio al giudice di merito ex art.620 lett.l).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 2, Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)