Sez. 3, Sentenza n. 1530 del 28/03/1996 Cc. (dep. 06/05/1996) Rv. 205448 - 01
Atti e provvedimenti del giudice - Correzione di errori materiali - Sentenza | Violazioni edilizie - Patteggiamento - Ordine di demolizione ex art. 7 legge 28 febbraio 1985 n. 47 - Obbligatorietà - Omessa previsione - Ordine di dissequestro e restituzione del manufatto - Procedura di correzione dell'errore materiale per l'introduzione dell'ordine di demolizione - Ammissibilità.
Atti e provvedimenti del giudice - Correzione di errori materiali - Sentenza
È possibile ricorrere alla procedura di correzione dell'errore materiale quando, nell'emettere una sentenza a seguito di patteggiamento per reati in materia edilizia, sia stato ingiustificatamente omesso l'ordine di demolizione, obbligatorio ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, e siano stati invece erroneamente disposti il dissequestro e la restituzione del manufatto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)