Sez. 3, Sentenza n. 768 del 24/02/1999 Cc. (dep. 09/04/1999) Rv. 213669 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Normativa in materia edilizia e in materia di bellezze naturali - Violazione - Sentenza di patteggiamento - Ordine di demolizione e di rimessione in pristino - Omissione - Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Applicazione delle sanzioni da parte della Corte - Legittimità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Qualora il pubblico ministero proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, ex art. 444 cod. proc. pen., per i reati di costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico con deturpamento di bellezze naturali, deducendo quale motivo l'omessa irrogazione dell'ordine di demolizione, la Corte suprema di cassazione, senza violare il divieto di "reformatio in pejus" e il principio devolutivo, può, utilizzando la normativa sul procedimento di correzione degli errori materiali, correggere l' impugnata sentenza disponendo l'applicazione delle sanzioni amministrative dell'ordine di demolizione e dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, la cui irrogazione costituisce atto dovuto e non discrezionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 2, Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)