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Sez. 5, Sentenza n. 4426 del 03/07/1998 Cc. (dep. 21/10/1998) Rv. 211614 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Fase delle indagini preliminari - Efficacia della sentenza costituzionale n. 77 del 1997 - Fase del dibattimento.
Stato
decisa il 1998-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211614-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO

Poiché l'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare è limitato alla fase delle indagini preliminari, l'efficacia della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 1997 - la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 294, primo comma, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice per le indagini preliminari proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, a pena di inefficacia della misura ai sensi dell'art. 302 dello stesso codice, anch'esso dichiarato incostituzionale - presuppone che al momento della pubblicazione della sentenza gli atti non siano stati ancora trasmessi al giudice del dibattimento ovvero che non sia iniziata la fase del giudizio. In caso contrario, tale fase, caratterizzata dalla pienezza del contraddittorio e dalla presenza della parte privata, produce effetti assorbenti delle esigenze che avrebbero potuto soddisfarsi con l'interrogatorio di garanzia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)