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Sez. 1, Sentenza n. 5705 del 18/11/1998 Cc. (dep. 12/01/1999) Rv. 212218 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Efficacia della sentenza costituzionale n.77 del 1997 - Fase del dibattimento - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212218-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO

L'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare non opera quando gli atti sono stati trasmessi al giudice del dibattimento, in quanto gli artt.294 e 302 c.p.p., come dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte cost. con sentenza n.77 del 1997, hanno una sfera di efficacia che è stata estesa fino alla conclusione della udienza preliminare, ma non oltre. Ciò perché le esigenze che l'interrogatorio "in vinculis" mira a soddisfare sono assicurate nella fase dibattimentale dal contraddittorio e dalla possibilità per l'imputato di interloquire non soltanto attraverso l'esame, ma anche rendendo "in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune" (artt.494, comma 1, 523, comma 5, c.p.p.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)