Sez. 3, Sentenza n. 33866 del 08/06/2007 Cc. (dep. 05/09/2007) Rv. 237217 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Deposito temporaneo - Divieto di realizzazione presso un luogo diverso da quello di produzione - Eccezione prevista dall'art. 230 D.Lgs. n. 152 del 2006 - Operatività - Esclusione - Fattispecie: rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi urbane.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di rifiuti, costituisce regola generale in tema di deposito temporaneo (art. 183, comma primo, lett. m) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) quella secondo cui lo stesso deve essere realizzato presso il luogo di produzione dei rifiuti, fatta eccezione per i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione alle infrastrutture per i quali detto luogo può coincidere con quello di concentramento ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento (art. 230 D.Lgs. n. 152 del 2006). Ne consegue che non trova applicazione detta eccezione nel caso di rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi urbane oggettivamente non riutilizzabili e sottoposti ad un trattamento di triturazione, costituente già una fase dello smaltimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 230, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)