Sez. 3, Sentenza n. 20410 del 08/02/2018 Ud. (dep. 09/05/2018) Rv. 273221 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Deposito temporaneo - Divieto di realizzazione presso un luogo diverso da quello di produzione - Eccezione prevista dall'art. 230 d.lgs. n. 152 del 2006 - Operatività - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di rifiuti, il deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lett. b) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) deve essere necessariamente realizzato presso il luogo di produzione dei rifiuti, fatta eccezione per quelli derivanti dalle attività di manutenzione alle infrastrutture, per i quali detto luogo può coincidere con quello di concentramento ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento (art. 230 d.lgs. n. 152 del 2006).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 230, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)