Sez. L, Sentenza n. 19613 del 26/09/2011 (Rv. 618835 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Interruzione del processo - Riassunzione - Obbligo della parte - Specifica costituzione - Omessa costituzione - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
Alla stregua del collegamento della disposizione contenuta nell'art. 303 cod. proc. civ. con quella di portata generale dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., dopo l'interruzione del processo la parte contro la quale il ricorso deve essere riassunto e non adempie all'obbligo di una specifica costituzione va considerata contumace ed il ricorso incidentale non può essere esaminato se ad essa è stato notificato l'atto riassuntivo del processo già interrotto, dovendosi applicare le disposizioni sul procedimento in contumacia, tra le quali l'art. 292 cod. proc. civ., atteso che nel giudizio in riassunzione deve esprimersi almeno la volontà di conservare gli effetti del ricorso incidentale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)