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Sez. L, Sentenza n. 5194 del 28/07/1983 (Rv. 430060 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - ASSUNZIONE DI UN INVALIDO CIVILE - SICURO INDIZIO DI RECUPERATA CAPACITÀ DI GUADAGNO - LIMITI - CARATTERE NON DECLASSANTE DELLA NUOVA OCCUPAZIONE - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1983-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430060-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - ASSUNZIONE DI UN INVALIDO CIVILE - SICURO INDIZIO DI RECUPERATA CAPACITÀ DI GUADAGNO - LIMITI - CARATTERE NON DECLASSANTE DELLA NUOVA OCCUPAZIONE - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI.*

L'assunzione di un invalido civile in applicazione delle norme sul collocamento obbligatorio, se non costituisce di per sè sola sicuro indizio di recuperata capacità di guadagno, tuttavia non la esclude affatto, ma rende necessario accertare se, nel caso concreto, la nuova occupazione presenti i requisiti della normalità, della durata e del carattere non usurante e non declassante. Oggetto di accertamento, quindi, non è già la capacità di guadagno come attitudine potenziale del lavoratore a percepire una remunerazione adeguata al proprio lavoro sul libero mercato della mano d'opera, ma il guadagno in concreto realizzato, il quale, però, sia frutto di un'attività confacente alle attitudini generiche dell'assicurato ed abbia i requisiti innanzi indicati. Pertanto, a tal fine, le attitudini del soggetto debbono pur sempre essere valutate in rapporto alle concrete possibilità del soggetto medesimo di utilizzare le sue residue energie di lavoro in quella gamma di occupazioni, di solito varie e molteplici, che si confanno alla sua individualità, sicché il declassamento si verifica quando la nuova occupazione viene a porre l'assicurato in una situazione di frustrazione morale, venendo ad incidere, degradandola, sulla sua personalità, per essere la stessa incompatibile con le doti di intelligenza, capacità professionale e adattabilità dello interessato, nonché ad importare un prestigio sociale inferiore a quello goduto per l'occupazione prima svolta, sicché la retribuzione conseguita nella nuova attività non è espressione di recuperata capacità di guadagno. (Conf 4247/80, mass n 408115).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)