Sez. 6, Sentenza n. 26028 del 15/05/2018 Ud. (dep. 07/06/2018) Rv. 273417 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO | Espressioni offensive pronunciate all'interno di un carcere - Luogo aperto al pubblico - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO
Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, e non come luogo di privata dimora, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios"; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, ai fini della qualificazione dell'ambiente come luogo aperto al pubblico, è essenziale la sua destinazione alla fruizione di un numero indeterminato di soggetti che, in presenza di determinate condizioni, hanno la possibilità pratica e giuridica di accedervi, essendo, invece, irrilevante che l'accesso dei detenuti sia coattivo e volto a soddisfare un interesse pubblico).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)