Sez. 7, Ordinanza n. 21506 del 16/03/2017 Cc. (dep. 04/05/2017) Rv. 269781 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO | Espressioni offensive pronunciate all'interno di un carcere - Luogo aperto al pubblico - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO
Ai fini del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios"; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)