diritto.io

Sez. 7, Ordinanza n. 21506 del 16/03/2017 Cc. (dep. 04/05/2017) Rv. 269781 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO | Espressioni offensive pronunciate all'interno di un carcere - Luogo aperto al pubblico - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269781-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO

Ai fini del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios"; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)