Sez. L, Sentenza n. 6620 del 30/07/1987 (Rv. 454849 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONI) - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO - EFFETTI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONI) - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO - EFFETTI - LIMITI.*
Il preavviso di licenziamento nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la prosecuzione del rapporto medesimo e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del relativo termine, salva peraltro la derogabilità di tale principio ad opera delle parti le quali possono accordarsi nel senso dello esonero immediato, prima della scadenza stessa, dalle rispettive obbligazioni, anche tacitamente e con comportamenti concludenti, quali è quello dell'accettazione senza riserve, da parte del lavoratore, della preventiva liquidazione e corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. (Conf 4301/84, mass n 436225; (Conf 5295/83, mass n 430198).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)