Sez. L, Sentenza n. 5295 del 08/08/1983 (Rv. 430198 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO E DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI CONNESSE FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PREAVVISO - DEROGHE - ACCORDO TACITO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO E DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI CONNESSE FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PREAVVISO - DEROGHE - ACCORDO TACITO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il preavviso di licenziamento nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la prosecuzione del rapporto medesimo e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del relativo termine, salva peraltro la derogabilità di tale principio ad opera delle parti le quali possono accordarsi nel senso dell'esonero immediato, prima della scadenza stessa, dalle rispettive obbligazioni, anche tacitamente e con comportamenti concludenti, quali è quello dell'accettazione senza riserve, da parte del lavoratore, della preventiva liquidazione e corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. (Conf 300/81, mass n 410734; (Conf 289/76, mass n 378965).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)