Sez. 3, Sentenza n. 2604 del 22/04/1980 (Rv. 406350 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - PRECLUSIVO O NON DEL DIRITTO PREDETTO - NOZIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - PRECLUSIVO O NON DEL DIRITTO PREDETTO - NOZIONE.*
L'atto o il fatto volontario che preclude al locatore il diritto di opporsi alla proroga legale del contratto e quello che sia da lui maliziosamente preordinato a creare lo stato di necessita ovvero si concreti in un comportamento inescusabile del locatore stesso, sicche l'atto o il fatto volontario di costui non costituisce ostacolo a far valere l'opposizione alla proroga quando trovi la sua ragione d'essere in giustificate esigenze di qualsiasi natura, comprese quelle di carattere economico, sempreche trattisi di necessita meritevoli di considerazione secondo la comune coscienza. (Conf 816/78, mass n 390160).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)