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Sez. 5 - , Sentenza n. 5105 del 28/02/2017 (Rv. 643235 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Errore scusabile – Ambito applicativo – Sanzioni – Applicabilità ai tributi o al termine decadenziale per avvalersi del condono – Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643235-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Nell’ordinamento tributario l’errore scusabile, da intendersi quale incertezza normativa oggettiva, costituisce espressione del principio di collaborazione e di buona fede al quale sono improntati i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria ed è riferibile esclusivamente agli istituti sanzionatori, restando, invece, sempre dovuto il tributo, né può essere invocato per giustificare l’errore sulla scadenza di un termine decadenziale per potersi avvalere di un istituto clemenziale (nella specie il condono di cui all’art. 9-bis della l. n. 289 del 2002).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)