Sez. 5 - , Ordinanza n. 27890 del 31/10/2018 (Rv. 651096 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Condono clemenziale di cui all’art. 15 l. n. 289 del 2002 – Erronea determinazione delle somme da versare per la definizione agevolata – Diniego di condono – Riconoscimento della scusabilità dell’errore – Esclusione – Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono clemenziale di cui all'art. 15 della l. n. 289 del 2002 non può essere invocato l'errore scusabile in ordine alla determinazione delle somme da versare per la definizione agevolata in quanto, nell'ambito dell'ordinamento tributario, tale errore – da intendersi quale incertezza normativa oggettiva – costituisce espressione del principio di collaborazione e di buona fede al quale sono improntati i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria ed è riferibile esclusivamente agli istituti sanzionatori.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)